Imposta di Soggiorno

Ultima modifica 27 ottobre 2022

L'imposta di soggiorno nel Comune di Valderice è stata istituita, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 4 marzo 2015.
Decorre dal 1° maggio 2015.

Scopo

Il gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali correlati, interventi a favore della promozione turistica come previsto dall’art. 4 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23.

Come

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Valderice, per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) in strutture ricettive all’aria aperta - campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence turistico-alberghieri, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico situati nel territorio del comune di Valderice.

Costi

La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive.

L'imposta non si applica dall’8° giorno per pernottamenti superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.

Le misure d'imposta, unitamente alle fattispecie di esenzione/riduzione, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 04/03/2015, sono quelle previste nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno (artt. 3 e 4).

Obblighi dei Gestori delle strutture

  • Informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
  • Riscuotere l’imposta;
  • Dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il 15° giorno del mese successivo il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza, l’imposta riscossa, le riduzioni ed esenzioni applicate e le generalità dei contribuenti che hanno omesso di versare il tributo.
  • Compilare entro il 30 gennaio dell'anno successivo il conto degli agenti contabili.

Versamento dell'imposta

  1. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento al Comune di Valderice delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 gg. dalla fine del trimestre stesso, con le seguenti modalità: pagamento tramite bonifico bancario alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord est IBAN n. IT 11 E 08946 81970 000000478999 intestato a "COMUNE DI VALDERICE – SERVIZIO DI TESORERIA" riportando nella causale la denominazione e il codice fiscale della struttura ricettiva e indicando mese ed anno a cui si riferisce il versamento;
  2. pagamento diretto effettuabile negli sportelli della Tesoreria Comunale presso la Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Ag. riportando nella causale la denominazione e il codice fiscale della struttura ricettiva ed indicando mese ed anno a cui si riferisce il versamento;
  3. pagamento sul conto corrente postale n. 12492914 intestato a Comune di Valderice – Servizio di Tesoreria riportando nella causale la denominazione e il codice fiscale della struttura ricettiva ed indicando mese ed anno a cui si riferisce il versamento.

Il versamento di importi trimestrali inferiori a € 30,00 può essere cumulato con quello del trimestre successivo. E’ riconosciuto ai titolari delle strutture ricettive preposte all’esazione dell’imposta suddetta, una commissione a titolo di rimborso delle spese (personale addetto all’attività di riscossione e rendicontazione, commissioni dovute alle Agenzie online e ai gestori delle carte di credito e di debito, utilizzo delle attrezzature e dei materiali di consumo, ecc.) per una percentuale del 10%. Tale importo sarà direttamente trattenuto dalla struttura ricettiva all’atto del versamento dell’imposta.

Sanzioni

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs N.472/1997. Per l’omessa, infedele od incompleta comunicazione di cui all’art. 7 comma 2 del regolamento,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da graduare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell’azione.

Modello Conto della gestione
28-10-2021
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Modello di Dichiarazione trimestrale - Imposta di Soggiorno
28-10-2021
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Regolamento Imposta di Soggiorno
28-10-2021
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Decreto Dichiarazione Imposta di soggiorno
27-10-2022
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Modello definitivo - Imposta di soggiorno
27-10-2022
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Istruzioni compilazione modello - Imposta di soggiorno
27-10-2022
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