Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.)
Ultima modifica 13 giugno 2023
Nuovo servizio per il rilascio della CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
- Settore III – Servizi Demografici – Sportello Anagrafico
- Referenti: Vita Lidia Manuguerra - Andrea Accardo
- Responsabile: Geom. Giuseppe Todaro
- Indirizzo: Piazza Sandro Pertini, 1 – 91019 Valderice (TP);
- Tel: 0923892056 – 0923892047
- E-mail: servdemo@comune.valderice.tp.it
- Pec: protocollo.comunevalderice@postecert.it - Pec: comune.valderice@cert.prontotp.net
Orario di apertura dello Sportello:
dalle 08,30 alle 13,00 il lunedì e il mercoledì; e dalle 15,30 alle 17,30 il martedì e il giovedì.
Descrizione:
Da Aprile 2018 il Comune di VALDERICE rilascia esclusivamente la CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.), introdotta dal D.L.78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Il rilascio della Carta d’Identità cartacea è prevista solo nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di:salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Il progetto della C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della C.I.E., a cura dell'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), nonché mediante l'adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici.
Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
La C.I.E.,oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.
Possibilità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti:
La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
E' infatti possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso.
Modalità di richiesta:
L'accesso al servizio, nella fase di primo avvio, avviene direttamente.
Requisiti del richiedente:
Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di VALDERICE.
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e comprovati motivi relativi alla impossibilità di recarsi presso il proprio Comune di residenza. I tempi di rilascio dipendono, in questo caso, dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza.
Solo in seguito alla trasmissione del nulla osta, sarà possibile procedere al rilascio della carta di identità.
Rilascio della C.I.E. ai Minori:
Per i minori, i genitori sottoscrivono l'istanza e la dichiarazione che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e forniscono l'assenso all'espatrio. La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non passano presentarsi contemporaneamente, il primo genitore può presentarsi a sottoscrivere la dichiarazione di assenso, munito della fotografia del figlio; il secondo genitore si dovrà presentare successivamente con il figlio per concludere la procedura.
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile presentare l'autorizzazione al rilascio del Giudice Tutelare.
Nel caso di genitori separati legalmente (vedovi, divorziati, celibi o nubili), la carta di identità può essere rilasciata al minore, quando il genitore che la richiede ha l'assenso dell'altro genitore o quando è titolare esclusivo della potestà sul figlio.
Negli altri casi il genitore che richiede il documento deve presentare l'autorizzazione del Giudice Tutelare, contenente l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio al minore.
L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.
Impossibilità di rilascio agli Italiani RESIDENTI all'ESTERO:
La C.I.E. non può essere rilasciata agli italiani residenti all'estero.
Rilascio a Cittadini STRANIERI:
I cittadini stranieri residenti a VALDERICE possono ottenere la carta d'identità. Il documento ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Documentazione da presentare:
Presentarsi allo sportello con documento di identificazione o di riconoscimento (se se ne possiede già uno) e una foto formato tessera recente (come da requisiti indicati sul sito della Questura - ved. Sezione "Allegati"). E' consigliabile presentarsi con la tessera sanitaria per velocizzare le attività di registrazione.
La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello.
In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni con documenti validi
NOTA BENE:
I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
Iter procedura:
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità.
Il cittadino deve presentarsi presso lo sportello abilitato alla richiesta della C.I.E. Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascia la ricevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento)
La consegna della C.I.E., a cura del Ministero dell'Interno, avviene entro 6 (sei) giorni lavorativi (si prega di leggere anche le informazioni contenute nella sezione "Avvertenze"), presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.
Può anche essere indicato un delegato al ritiro.
Costo della C.I.E.:
Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta Municipale n. 190 del 14 dicembre 2017.
La somma complessivamente dovuta dagli utenti, pari ad € 22,00, è così composta:
- corrispettivo da versare al Ministero dell’Economia e F., per l’I.P.Z.S, è di € 16,79 (€ 13,76 + Iva al 22%);
- diritto fisso per il Comune € 5,16;
- diritto di segreteria comunale € 0,05.
Tempi di rilascio:
Il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della C.I.E. è immediato.
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno. La consegna avviene entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla data della richiesta al Comune, presso l'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta.
Informazioni:
La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).
Non viene più indicato lo stato civile, salvo espressa richiesta dell'interessato. In tal caso, per le persone non coniugate si utilizza la dizione "stato libero".
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:
- vale 3 anni per i minori di tre anni;
- vale 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni
- vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.
La carta di identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Avvertenze:
Consegna della C.I.E.
La C.I.E. viene consegnata, a cura del Ministero dell'Interno, direttamente al cittadino, all'indirizzo indicato (anche presso lo sportello del Comune dove è stata presentata la richiesta).
Se il cittadino o il delegato non viene trovato all'indirizzo, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari (a partire dal 4° giorno solare successivo al rilascio dell'avviso).
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO E' ATTIVO IL NUMERO VERDE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 800 263 388
Il documento viene successivamente inviato aI Servizi Demografici del Comune di VALDERICE presso l'Ufficio Protocollo, Piazza Sandro Pertini, 1 , dove può essere ritirata dall'interessato o da altra persona munita di delega.
Normativa di riferimento:
- D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015
- Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
- Art. 3 T.U.L.P.S.
- art.291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635
- D.P.R. 6/8/1974 n. 649
- Art. 31 L.133/2008
- CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica.
- CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE
- Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 20 giugno 2017 - Carta d'identità elettronica: adeguamento del diritto e fisso e di segreteria.
Reclami ricorsi opposizioni:
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di mancato rilascio può essere presentato ricorso al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al Giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971